Disciplina delle attività e degli eventi sportivi e ludico-ricreativi
(ai sensi del art.28 del D.M. 100 del 28.04.2017)
Nelle zone A e B non sono consentite attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi.
Nella zona C non è consentito lo svolgimento, in forma organizzata o spontanea, di attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi effettuati con mezzi a motore di qualsiasi tipo, al fine di garantire la salvaguardia e l’integrità degli habitat marini e costieri.
Nella zona C è consentito, previa autorizzazione del soggetto gestore, e in osservanza delle ordinanze della Capitaneria di porto competente, lo svolgimento, in forma organizzata o spontanea/individuale, di attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi relativi alle seguenti discipline:
Kitesurf;
Surf e Paddle Surf;
Windsurf;
Vela;
Nuoto;
Canoa;
Aquiloni;
Beach-volley.
Durante lo svolgimento delle attività di cui al comma 3, non è consentito l’uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, di validità massima annuale, di cui al comma 3, i soggetti richiedenti devono:
distinguere tra attività spontanee/individuali e attività organizzate;
essere legittimati secondo la normativa vigente in materia;
indicare le caratteristiche dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali utilizzati per l’attività;
fornire specifica relazione sulle modalità di svolgimento e sull’oggetto delle attività;
presentare la documentazione relativa al possesso dei requisiti previsti per le unità da diporto, di cui all’art. 18 del presente Regolamento, nel caso di utilizzo di unità nautiche in appoggio;
versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo articolo 35;
fornire la formale dichiarazione di presa visione del decreto di aggiornamento, del regolamento di disciplina, del presente regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali.
Il rilascio dell’autorizzazione comporta l’obbligo di fornire al soggetto gestore informazioni relative alle attività condotte, ai fini del monitoraggio dell’area marina protetta, nonché’ di svolgere specifiche attività di sensibilizzazione e di informazione ai partecipanti, invitando al rispetto dell’ambiente fruito e di fornire agli stessi l’apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore.
Al fine di preservare da danni l’ambiente naturale e non provocare disturbo alla fauna, il soggetto gestore, all’atto del rilascio dell’autorizzazione, può stabilire prescrizioni relative alle aree, ai percorsi, ai mezzi e alle modalità di conduzione delle attività.
In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facoltà del soggetto gestore, a seguito del monitoraggio effettuato, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del Ministero, le attività degli eventi sportivi e ludico-ricreativi.
Le unità nautiche a supporto delle attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi, devono osservare le disposizioni degli articoli 18, 19, 20, rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio.