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Attività didattiche e di divulgazione naturalistica

Disciplina delle attività didattiche e di divulgazione naturalistica

(ai sensi del art.27 del D.M. 100 del 28.04.2017)
  1. Nelle zone A non è consentita l’attività didattica e di divulgazione naturalistica.
  2. Nelle zone B e C l’attività didattica e di divulgazione naturalistica è consentita previa autorizzazione del soggetto gestore.
  3. Il soggetto gestore autorizza soggetti, di comprovata esperienza nell’ambito dell’educazione ambientale e della divulgazione naturalistica, legate all’ambiente marino, al fine di realizzare, all’interno dell’area marina protetta, attività didattiche e divulgative.
  4. Al fine del rilascio dell’autorizzazione, di validità massima annuale, per lo svolgimento dell’attività didattica e di divulgazione naturalistica nell’area marina protetta, i soggetti richiedenti devono:
    1. essere legittimati secondo la normativa vigente in materia allo svolgimento dell’attività;
    2. fornire specifica relazione sulle modalità di svolgimento e sui contenuti oggetto dell’attività;
    3. versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo art. 35;
    4. nel caso di utilizzo di unità nautiche in appoggio, indicarne le caratteristiche, e presentare la documentazione relativa al possesso dei requisiti previsti per le unità da diporto, di cui all’art. 18 del presente regolamento.
  5. Il rilascio dell’autorizzazione comporta l’obbligo di:
    1. fornire al soggetto gestore informazioni relative alle attività condotte, ai fini del monitoraggio dell’area marina protetta;
    2. fornire agli utenti l’apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore;
    3. acquisire dagli utenti la formale dichiarazione di presa visione del decreto di aggiornamento, del regolamento di disciplina, del presente regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali.
  6. Le unità nautiche a supporto delle attività didattiche e di divulgazione naturalistica devono osservare le disposizioni degli articoli 18, 19, 20, rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio
  7. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facoltà del soggetto gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dei siti dedicati all’attività di didattica e di divulgazione naturalistica, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, previa approvazione del Ministero, la disciplina delle attività di didattica e di divulgazione naturalistica.
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