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Attività di immersioni subacquee e in apnea

Disciplina delle attività di immersioni subacquee e in apnea

(ai sensi del art.16 del D.M. 100 del 28.04.2017)
  1. Nelle zone A non sono consentite le immersioni subacquee e le immersioni in apnea.
  2. Nella zona B non sono consentite le immersioni subacquee.
  3. Nelle zone B e C sono consentite le immersioni in apnea diurne, previamente autorizzate dal soggetto gestore, secondo le seguenti modalità:
    1. nei siti opportunamente individuati dal soggetto gestore e segnalati con appositi gavitelli di ormeggio;
    2. secondo gli orari e i periodi determinati dal soggetto gestore;
    3. in ciascun sito l’immersione in apnea deve svolgersi entro il raggio di 50 metri, calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub, o dal galleggiante che segnala la presenza di apneisti in immersione;
    4. non sono consentite le immersioni in  apnea  effettuate  di notte;
    5. per un totale massimo di 8 (otto) apneisti in immersione per ciascun sito;
    6. non sono consentite immersioni in apnea effettuate in solitaria o comunque senza l’ausilio di personale abilitato al primo soccorso, anche nel caso di utilizzo di unita’ da diporto in appoggio, come previsto dall’art. 90 del decreto ministeriale del 29 luglio 2008, n. 146, e successive modifiche.
  4. Nella zona C sono consentite, previa autorizzazione del soggetto gestore, le immersioni subacquee, esclusivamente secondo le seguenti modalità:
    1. nei siti opportunamente individuati dal soggetto gestore e segnalati con appositi gavitelli di ormeggio;
    2. secondo gli orari e i periodi determinati dal soggetto gestore;
    3. in ciascun sito l’immersione subacquea deve svolgersi entro il raggio di 50 metri, calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub;
    4. non sono autorizzate le immersioni subacquee effettuate singolarmente, o comunque senza l’ausilio di personale abilitato al primo soccorso, anche nel caso di utilizzo di unita’ da diporto in appoggio, come previsto dall’art. 90 del decreto ministeriale del 29 luglio 2008, n. 146, e successive modifiche;
    5. in caso di immersioni subacquee diurne, in presenza di un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado (livello), individuato all’atto dell’autorizzazione da parte del soggetto gestore, in un numero di subacquei non superiore a 6 (sei);
    6. in caso di immersioni subacquee notturne, in presenza di un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado (livello), individuato all’atto del rilascio dell’autorizzazione da parte del soggetto gestore, in un numero di subacquei non superiore a 4 (quattro);
  5. L’ormeggio delle unita’ da diporto, a supporto delle immersioni subacquee e in apnea, autorizzate dal soggetto gestore, e’ consentito ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dal soggetto gestore, secondo le seguenti modalità:
    1. per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l’immersione subacquea/immersione in apnea;
    2. per un massimo di 2 (due) unita’ da diporto al medesimo gavitello.
  6. Le unita’ da diporto a supporto delle immersioni subacquee e in apnea devono osservare le disposizioni degli articoli 18, 19, 20, rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e
  7. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e di determinare la capacita’ di carico di ogni sito di immersione, il soggetto gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee e in apnea, e adegua, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del Ministero, la disciplina delle immersioni subacquee e in apnea, in particolare:
    1. stabilendo il numero massimo di immersioni subacquee/apnea al giorno per ciascun sito e in totale;
    2. individuando i siti di immersione più adeguati e/o a tema;
    3. predisponendo punti attrezzati idonei per l’ormeggio destinati allo svolgimento delle attività subacquee e in apnea;
    4. incentivando la destagionalizzazione delle attività subacquee e in apnea.
  8. Le immersioni subacquee e in apnea devono rispettare il seguente codice di condotta:
    1. non e’ consentito il contatto con il fondo marino, l’asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura biologica, geologica, e archeologica;
    2. non e’ consentito dare da mangiare agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi;
    3. non e’ consentito l’uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione del soggetto gestore;
    4. e’ fatto obbligo di mantenere l’attrezzatura subacquea/apnea quanto più possibile aderente al corpo;
    5. e’ fatto obbligo di segnalare al soggetto gestore o alla locale Autorità marittima la presenza sui fondali di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati;
    6. e’ fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell’area marina protetta, in particolare dello specifico sito d’immersione.
  9. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, di validità massima annuale, per lo svolgimento delle immersioni subacquee e in apnea nell’area marina protetta, e l’eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, i richiedenti devono:
    1. indicare gli estremi identificativi e la tipologia del brevetto subacqueo, in possesso di tutti i singoli soggetti partecipanti, e le caratteristiche dell’unita’ da diporto utilizzata in appoggio per l’immersione subacquea e in apnea;
    2. versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo art. 35;
    3. per le immersioni subacquee, individuare un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado/livello, che dichiari formalmente di conoscere l’ambiente sommerso dell’area marina protetta;
    4. per le immersioni in apnea, individuare un apneista in possesso di brevetto di primo grado/livello, che dichiari formalmente di conoscere l’ambiente sommerso dell’area marina protetta;
    5. rilasciare al soggetto gestore formale dichiarazione di presa visione del decreto di istituzione dell’area marina protetta, del regolamento di disciplina, del presente regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali;
    6. nel caso dell’utilizzo di unita’ da diporto in appoggio alle immersioni subacquee e in apnea, oltre alla documentazione prevista dai requisiti all’art. 18, della navigazione da diporto, i richiedenti devono presentare tutta la documentazione relativa all’unita’ da diporto da autorizzare, ai fini della precisa individuazione delle sue caratteristiche tecniche, e del rispetto degli obblighi amministrativi di legge;
    7. presentare formale dichiarazione di presa visione del decreto ministeriale del 29 luglio 2008 n. 146, e successive modifiche, recante il codice della nautica da diporto, in particolare in merito alle norme di sicurezza per unita’ da diporto impiegate come unita’ appoggio per immersioni subacquee a scopo ricreativo o sportivo, espresse al Capo III art. 90, 91.
  10. I soggetti autorizzati alle immersioni subacquee e in apnea sono tenuti a fornire al soggetto gestore informazioni sulle immersioni effettuate, ai fini del monitoraggio delle attività svolte.
  11. Non sono consentite immersioni subacquee dietro pagamento di corrispettivo a subacqueo o subacquei partecipanti alle stesse.
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