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Noleggio e locazione di unità da diporto

Noleggio e locazione di unità da diporto

(ai sensi del art.22 del D.M. 100 del 28.04.2017)
  1. Nelle zone A non è consentita la navigazione e l’accesso alle unità da diporto adibite al noleggio e locazione.
  2. Nelle zone B e C l’esercizio dei servizi di noleggio e locazione di unità da diporto per la navigazione nell’area marina protetta è consentito, previa autorizzazione del soggetto gestore, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 18, 19, 20, rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio.
  3. Ai fini dell’esercizio delle attività di noleggio e locazione i natanti e le imbarcazioni, utilizzati a tale scopo devono essere dotati di:
    1. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori eco-diesel, motori entrobordo, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);
    2. casse per la raccolta dei liquami di scolo (acque nere o grigie), per quelle unità da diporto dotate di servizi igienici e cucina a bordo;
    3. un sistema di raccolta delle acque di sentina.
  4. Ai fini dell’esercizio delle attività di noleggio e locazione le navi da diporto utilizzate a tale scopo devono essere dotate di:
    1. casse per la raccolta dei liquami di scolo;
    2. un sistema di raccolta delle acque di sentina;
    3. registro di scarico delle acque di sentina;
    4. sistemi di conformità alle disposizioni presenti nell’Annesso IV della MARPOL 73/78, («Norme per la prevenzione dell’inquinamento da liquami scaricati in mare dalle navi [seaWage]»), come previsto dalla risoluzione MEPC 157(55) del 13/10/2006, e regolamentata dal «piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico 2014 – 2017» e successive revisioni e aggiornamenti, redatto dalla Capitaneria di porto di Oristano;
    5. sistemi di conformità alle disposizioni presenti nell’Annesso VI della MARPOL 73/78, («Regolamentazione delle emissioni gassose inquinanti prodotte a bordo delle navi, in particolare ossidi di d’azoto [NOx] e ossidi di zolfo [SOx]»), come previsto dalle risoluzioni MEPC 176(58) del 10/10/2008 e MEPC 177(58) del 10/10/2008, e successive revisioni e aggiornamenti.
  5. Ai fini del rilascio, dell’autorizzazione, di validità massima annuale, per l’attività di noleggio e locazione di unità da diporto e l’eventuale utilizzo dei gavitelli singoli posizionati a tale scopo, i soggetti richiedenti devono:
    1. essere legittimati allo svolgimento dell’attività secondo la normativa vigente in materia;
    2. presentare copia dei titoli abilitativi delle persone che eserciteranno la funzione di skipper o comandante dell’unità;
    3. presentare copia della licenza di navigazione, dalla quale risulti la portata massima di passeggeri trasportabili;
    4. fornire dettagliata lista delle unità da diporto utilizzate per l’attività indicandone le caratteristiche;
    5. versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo articolo 35;
    6. fornire tutta la documentazione relativa all’unità da diporto da autorizzare, ai fini della precisa individuazione delle sue caratteristiche tecniche, e del rispetto degli obblighi amministrativi di legge.
  6. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo il soggetto gestore rilascia le autorizzazioni all’attività di noleggio e locazione di unità da diporto nelle seguenti modalità:
    1. fino al raggiungimento del 70% del numero massimo di autorizzazioni, a persone fisiche comprovanti la residenza nel comune di Cabras, e a società, consorzi, e cooperative di capitale con sede legale nel comune di Cabras;
    2. per una quota non inferiore al 30% del numero massimo di autorizzazioni, ai soggetti non rientranti nei requisiti di cui alla precedente lettera con priorità ai soggetti già in possesso di autorizzazione per la precedente annualità.
  7. Ogni sostituzione, anche temporanea, delle unità da diporto autorizzate per il noleggio e la locazione deve essere comunicata al soggetto gestore che provvede, previa apposita istruttoria di verifica dei requisiti della nuova unità, a rilasciare una nuova autorizzazione. L’autorizzazione rilasciata per la nuova unità da diporto comporta la revoca, o in caso di temporaneità, la sospensione, dell’autorizzazione già rilasciata per l’unità da di porto sostituita.
  8. Il responsabile del centro di noleggio e locazione deve annotare nel registro, previamente vidimato dal soggetto gestore, gli estremi dell’unità da diporto, il numero delle persone imbarcate in ciascun mezzo nautico, le loro rispettive nazionalità, la data del noleggio o della locazione; il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta all’autorità preposta al controllo o al personale del soggetto gestore.
  9. Il registro deve essere consegnato al soggetto gestore entro il 30 novembre di ogni anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dal soggetto gestore per le finalità istituzionali. La mancata consegna del registro comporta l’immediata sospensione dell’autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro compilato non sarà possibile richiedere l’autorizzazione per l’anno successivo.
  10. Il rilascio dell’autorizzazione comporta l’obbligo per l’esercente di:
    1. fornire annualmente al soggetto gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell’area marina protetta;
    2. fornire agli utenti l’apposito materiale informativo e divulgativo predisposto dal soggetto gestore;
    3. acquisire dagli utenti la formale dichiarazione di presa visione del decreto di aggiornamento, del regolamento di disciplina, del presente regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali.
  11. In relazione alle esigenze di tutela ambientale, anche al fine di contingentare i flussi turistici, resta salva la facoltà del soggetto gestore, a seguito del monitoraggio effettuato, di adeguare con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, previa approvazione del Ministero, la disciplina dell’attività di noleggio e locazione di unità da diporto, prevedendo nello specifico:
    1. il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili;
    2. il   numero    massimo    di   unità da   diporto    per  singola autorizzazione;
    3. eventuali misure di premialità ambientale;
    4. il divieto di   accesso    a    determinate     aree per  specifici periodi;
    5. ulteriori requisiti di eco-compatibilità’;
    6. eventuali requisiti di preferenzialità nel caso in cui la richiesta per il rilascio delle autorizzazioni all’attività di noleggio e locazione di unità da diporto, eccedesse il numero massimo stabilito.
  12. I corrispettivi per l’autorizzazione e i diritti di segreteria alle attività di noleggio e locazione di unità da diporto sono disposti secondo le modalità di cui al successivo art. 35.
  13. Non è consentito lo scarico a mare di acque provenienti da sentine o da altri impianti dell’unità da diporto e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché’ il rilascio di rifiuti solidi o liquidi. Il conferimento in porto e la gestione dei rifiuti prodotti, è consentito secondo il «piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico» vigente, redatto dalla Capitaneria di porto di Oristano.
  14. Le unità da diporto adibite a noleggio e locazione sono tenute a recare sullo scafo, apposito contrassegno indicante il noleggiante e/o il locatore ed il numero di autorizzazione rilasciata dall’ente gestore.
  15. Ai soggetti che contravvengono alle disposizioni del presente regolamento, oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente, è applicata la sospensione o la revoca dell’autorizzazione, ai sensi del successivo art. 39.
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