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Attività di osservazione dei cetacei

Disciplina delle attività di osservazione dei cetacei (whale-watching)

(ai sensi del art.23 del D.M. 100 del 28.04.2017)
  1. Nelle zone A non è consentita l’attività di whale-watching, ad esclusione del monitoraggio scientifico preventivamente autorizzato dal soggetto gestore.
  2. Nelle zone B e C sono consentite, previa autorizzazione del soggetto gestore, le attività di whale-watching a bordo di unità nautiche adibite alle attività di osservazione, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 18, 19, 20, rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio, e secondo le modalità indicate successivamente.
  3. Per le attività di whale-watching e in presenza di mammiferi marini nell’area marina protetta, sono individuate una fascia di osservazione, entro la distanza di 100 metri dai cetacei avvistati, e una fascia di avvicinamento entro 300 metri dai cetacei avvistati
  4. Nelle fasce di osservazione di cui al precedente comma, vige il seguente codice di condotta:
    1. la velocità massima di navigazione consentita è di 5 nodi;
    2. nella fascia di avvicinamento non possono essere presenti contemporaneamente più di 3 (tre) unità nautiche, in attesa di accedere alla fascia di osservazione, seguendo l’ordine cronologico di arrivo nella zona di avvicinamento;
    3. nella fascia di osservazione non è consentita la balneazione e può essere presente, seguendo l’ordine cronologico di arrivo una sola unità nautica o un solo velivolo, esclusivamente ad una quota superiore ai 150 metri sul livello del mare;
    4. non è consentito il sorvolo con elicotteri, salvo che per attività di soccorso, sorveglianza e servizio;
    5. nella fascia di osservazione non è consentito stazionare più di 20 minuti;
    6. non è consentito avvicinarsi a meno di 100 metri dagli animali;
    7. non è consentito stazionare con l’unità nautica all’interno di un gruppo di cetacei, separando anche involontariamente individui o gruppi di individui dal gruppo principale;
    8. non è consentito fornire cibo agli animali e gettare in acqua qualsiasi altro materiale;
    9. non è consentito l’avvicinamento frontale agli animali;
    10. non sono consentiti improvvisi cambiamenti di rotta e di velocità delle unità nautiche;
    11. nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei all’unità nautica, è fatto obbligo di mantenere una velocità e direzione costante, inferiore a 5 nodi, senza effettuare cambi di direzione;
    12. nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza, è fatto obbligo di allontanarsi con rotta costante dalle fasce di osservazione e avvicinamento.
  5. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di validità massima annuale, per lo svolgimento dell’attività di whale-watching i richiedenti devono versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo art. 35.
  6. Il rilascio dell’autorizzazione comporta l’obbligo di:
    1. fornire annualmente al soggetto gestore informazioni relative alle attività condotte, ai fini del monitoraggio dell’area marina protetta;
    2. fornire agli utenti l’apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore;
    3. acquisire dagli utenti la formale dichiarazione di presa visione del decreto di aggiornamento, del regolamento di disciplina, del presente regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali.
  7. Non è consentito lo scarico a mare di acque provenienti da sentine o da altri impianti dell’unità nautica e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché’ il rilascio di rifiuti solidi o liquidi. Il conferimento in porto e la gestione dei rifiuti prodotti, è consentito secondo il «piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico» vigente, redatto dalla Capitaneria di porto di Oristano.
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