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Attività di pesca sportiva e pesca ricreativa

Disciplina dell’attività di pesca sportiva e pesca ricreativa

(ai sensi del art.26 del D.M. 100 del 28.04.2017)
  1. Nell’area marina protetta non sono consentite le gare di pesca sportiva e ricreativa, la pesca subacquea, né la detenzione e il trasporto di attrezzi ad essa adibiti, fatto salvo quanto disposto al successivo comma 8.
  2. Il transito all’interno dell’area marina protetta con attrezzi adibiti alla pesca subacquea deve essere di volta in volta comunicato al soggetto gestore, secondo le modalità dallo stesso individuate.
  3. Nell’area marina protetta non è consentita la pesca delle specie elencate dalla direttiva Habitat (92/43/CE agli Allegati II, IV, V), tra cui:
    1. Nacchera (Pinna nobilis);
    2. Patella (Patella ferruginea, Patella rustica);
    3. Dattero di mare (Lithophaga lithophaga);
    4. Corallo Rosso (Corallium rubrum);
    5. Cicala (Scyllarus arctus);
    6. Magnosa (Scyllarides latus);
    7. Riccio diadema (Centrostephanus longispinus);
    8. Riccio di mare (Paracentrotus lividus);
    9. Cheppia (Alosa fallax);
    10. Pesce spada (Xiphias gladius);
    11. Tonno rosso (Thunnus thynnus);
    12. Corvina (Sciaena umbra);
    13. Aragosta rossa (Palinurus elephas);
    14. Astice (Homarus gammarus);
    15. Ombrina (Umbrina cirrosa);
    16. è inoltre vietata la pesca di tutte le cernie (Epinephelus spp., Mycteroperca rubra, Polyprion americanus).
  4. Nell’area marina protetta non è consentito:
    1. l’utilizzo della tecnica del  «vertical  jigging», o con attrezzi similari;
    2. la pesca a traina di profondità, con affondatore, con lenza di tipo «monel» e piombo guardiano;
    3. l’utilizzo di   esche alloctone  (verme    coreano,   spagnolo, giapponese, ecc.) e non mediterranee;
    4. l’utilizzo del «bigattino», sia come esca che come richiamo;
    5. l’utilizzo di   fonti luminose   e    con  procedure  di pasturazione;
    6. l’uso di palangari, filacciosi, nasse,    nattelli,  coppo o bilancia, fiocina;
    7. il drifting con ancoraggio al fondale;
    8. l’uso di sistemi di pesca elettrici, quali salpa bolentino e l’affondatore.
  5. Nelle zone A non è consentita l’attività di pesca sportiva e ricreativa.
  6. Nelle zone B è consentita, previa autorizzazione da parte del soggetto gestore, l’attività di pesca sportiva e ricreativa ai residenti nel comune di Cabras con gli attrezzi e le modalità di seguito indicati:
    1. nei periodi e negli orari individuati dal soggetto gestore;
    2. per la pesca da riva, un prelievo massimo cumulativo giornaliero fino a 2 (due) Kg per pescatore, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore;
    3. per la pesca da unità da diporto, un prelievo massimo cumulativo giornaliero fino a 2 (due) Kg per pescatore e fino ad un massimo di 4 (quattro) Kg per imbarcazione, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore;
    4. da riva, utilizzare per persona una canna o lenza con un massimo di 2 (due) ami; in alternativa utilizzare una sola esca artificiale, munita di una o due ancorette, o di doppio amo o di amo singolo;
    5. da unità da diporto, utilizzare per persona una canna o lenza con un massimo di 2 (due) ami per ciascuno strumento; in alternativa, utilizzare una sola esca artificiale, munita di una o due ancorette, o di doppio amo o di amo singolo; sull’imbarcazione, complessivamente, l’utilizzo di un numero massimo di 2 (due) canne o lenze;
    6. la pesca da unità da diporto dall’alba al tramonto;
    7. la pesca esercitata dai minori di anni 12 solo se accompagnati da un adulto con regolare autorizzazione.
  7. Nella zona C è consentita, previa autorizzazione del soggetto gestore, l’attività di pesca sportiva e ricreativa, con gli attrezzi e le modalità di seguito indicati:
    1. nei periodi e negli orari individuati dal soggetto gestore;
    2. per la pesca da riva, un prelievo massimo cumulativo giornaliero fino a 3 (tre) Kg per pescatore, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore;
    3. per la pesca da unità da diporto, un prelievo massimo cumulativo giornaliero fino a 3 (tre) Kg per pescatore fino ad un massimo di 5 (cinque) Kg per imbarcazione, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore;
    4. da riva, l’utilizzo, per persona, di un massimo di 2 (due) canne o lenze con un massimo di 2 (due) ami per ciascuno strumento o 4 (quattro) canne o lenze con 1 amo per ciascuno strumento, in alternativa, per ciascuna canna o lenza, l’utilizzo di una sola esca artificiale, munita di una o due ancorette, o di doppio amo o di amo singolo;
    5. per pescatore, impegnare un massimo di 30 metri lineari di riva;
    6. da unità da diporto, utilizzare per persona un massimo di 2
    7. (due) canne o lenze con un massimo di 2 (due) ami per ciascuno strumento o 3 (tre) canne o lenze con 1 (uno) amo per ciascuno strumento; in alternativa, utilizzare per ciascuna canna o lenza una sola esca artificiale, munita di una o due ancorette, o di doppio amo o di amo singolo; sull’imbarcazione complessivamente l’utilizzo di un numero massimo di 3 (tre) canne o lenze;
    8. la pesca da unità da diporto è consentita dall’alba al tramonto;
    9. la pesca esercitata dai minori di anni 12 possono pescare solo se accompagnati da un adulto con regolare autorizzazione.
  8. Nella zona C sono consentite, previa autorizzazione del soggetto gestore, le gare di pesca sportiva da terra con un numero massimo di 2 (due) canne o lenze da terra, a non più di due ami, per un massimo di 2 (due) manifestazioni annuali.
  9. L’accesso e il transito di unità da diporto nell’area marina protetta con attrezzi da pesca sportiva e ricreativa diversi o quantitativi di pescato superiori ai limiti stabiliti dal presente regolamento, deve essere di volta in volta comunicato al soggetto gestore, secondo le modalità dallo stesso individuate.
  10. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, di validità massima annuale, per l’attività di pesca sportiva e ricreativa nell’area marina protetta, i soggetti richiedenti devono:
    1. effettuare la procedura di rilascio del tesserino di esercizio di pesca sportiva e ricreativa nel sito del Ministero delle politiche agricole e forestali (www.politicheagricole.gov.it);
    2. indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare;
    3. versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità di cui al successivo art. 35;
    4. rilasciare al soggetto gestore formale dichiarazione di presa visione del decreto di aggiornamento dell’area marina protetta, del regolamento di disciplina, del presente regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali;
    5. presentare la documentazione che attesti i requisiti previsti all’art. 18, in e la documentazione relativa all’unità da diporto in appoggio da autorizzare, ai fini della precisa individuazione delle sue caratteristiche tecniche, e del rispetto degli obblighi amministrativi di legge.
  11. Il rilascio dell’autorizzazione alla pesca sportiva e ricreativa comporta l’obbligo di:
    1. esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dal soggetto gestore, durante l’esercizio dell’attività di pesca sportiva e da esporre sull’unità da diporto autorizzate;
    2. esibire l’autorizzazione in caso di controllo ai corpi predisposti alla sorveglianza;
    3. riportare, su un apposito registro vidimato dal soggetto gestore e rilasciato contestualmente all’autorizzazione le seguenti informazioni:
      1. data, le ore di pesca, gli attrezzi utilizzati, le zone di pesca, le catture effettuate (numero totale di esemplari pescati, numero esemplari per ogni specie pescata, dimensioni di ogni esemplare);
      2. il registro dovrà essere costantemente aggiornato, esibito a richiesta degli organi preposti alla sorveglianza e restituito al soggetto gestore alla scadenza dell’autorizzazione debitamente compilato, ai fini del monitoraggio degli stock ittici dell’area marina protetta. In mancanza della consegna del libretto, opportunamente compilato, non sarà possibile richiedere l’autorizzazione alla pesca sportiva e ricreativa per l’anno successivo.
  12. Al fine di garantire la sicurezza è fatto divieto di esercitare la pesca sportiva e ricreativa nelle zone destinate all’ormeggio delle unità nautiche e per un raggio di 150 metri attorno alle boe di segnalazione dei siti di immersione, e delle boe di segnalazione delle zone A.
  13. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facoltà del soggetto gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare le attività di prelievo, di adeguare, con successivi provvedimenti sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del Ministero, la disciplina delle attività di pesca sportiva e ricreativa.
  14. È fatto divieto di vendere o cedere, a qualsiasi titolo, il pescato ad attività di ristorazione o commerciali pena ritiro dell’autorizzazione per tre anni, oltre alle sanzioni previste dall’art. 39, del presente regolamento e dalle altre norme in vigore.
  15. Le unità da diporto a supporto della pesca sportiva e ricreativa, devono osservare le disposizioni degli articoli 18, 19, 20, rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio.
  16. Le autorizzazioni rilasciate ai soggetti richiedenti e alle unità da diporto in appoggio alla pesca sportiva e ricreativa, sono nominali e individuali non cedibili a terzi, come anche i contrassegni autorizzativi rilasciati.
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