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Attività di ricerca scientifica

Disciplina delle attività di ricerca scientifica

(ai sensi del art.13 del D.M. 100 del 28.04.2017)
  1. Nell’area marina protetta è consentita la ricerca scientifica previa autorizzazione del soggetto gestore.
  2. Alla richiesta di autorizzazione, per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente deve essere allegata una relazione esplicativa inerente i seguenti temi:
    1. tipo di attività e obiettivi della ricerca;
    2. parametri analizzati;
    3. area oggetto   di   studio    e    piano di   campionamento,  con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;
    4. mezzi e attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;
    5. tempistica della ricerca e personale impiegato.
  3. Il prelievo di organismi e campioni è consentito per soli motivi di studio, previa autorizzazione del soggetto gestore.
  4. Le autorizzazioni di cui ai precedenti commi 1 e 3 sono rilasciate a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire al soggetto gestore una relazione tecnico-scientifica sull’attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché’ copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuati in cui dovrà essere citata la collaborazione con l’area marina protetta, nonché’ il consenso al soggetto gestore di utilizzare per finalità istituzionali i dati scaturenti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte.
  5. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l’attività di ricerca scientifica deve essere presentata almeno 15 giorni prima della data prevista di inizio attività.
  6. Le attività tecniche e scientifiche finalizzate al controllo della qualità dell’ambiente marino devono essere eseguite nel rispetto delle metodiche di cui ai protocolli operativi stabiliti dal Ministero nell’ambito delle attività intraprese, in attuazione delle normative poste a tutela dell’ambiente marino-costiero.
  7. I programmi di ricerca scientifica nell’area marina protetta coordinati dal Ministero sono consentiti, previa comunicazione al soggetto gestore e all’autorità marittima competente almeno 10 giorni prima dell’inizio delle attività, fornendo le medesime indicazioni di cui al precedente comma 2. Al termine dell’attività il richiedente è tenuto a fornire al soggetto gestore una relazione tecnico-scientifica sull’attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché’ il consenso al soggetto gestore di utilizzare per finalità istituzionali i dati scaturenti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte.
  8. Nell’ambito dei programmi di ricerca scientifica per le finalità di monitoraggio e gestione dell’area marina protetta possono essere affidati nei modi di legge specifici incarichi a istituti, enti, associazioni o organismi esterni, nonché’ ad esperti di comprovata professionalità.
  9. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, di validità massima annuale, per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica nell’area marina protetta i richiedenti devono versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo art. 35.
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