Attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive
Disciplina delle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive
(ai sensi del art.14 del D.M. 100 del 28.04.2017)
Nell’area marina protetta sono consentite le attività amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva.
Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di prevalente interesse pubblico all’informazione, devono essere preventivamente autorizzate dal soggetto gestore.
Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dal soggetto gestore all’atto dell’autorizzazione, e comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all’ambiente naturale dell’area marina protetta.
Il personale preposto alla sorveglianza può impedire l’esecuzione e la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo, ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonché della tranquillità dei luoghi.
Il soggetto gestore può acquisire copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto, per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell’autore, anche al fine dell’utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte.
La pubblicazione e la produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso la denominazione dell’area marina protetta.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, di validità massima annuale, per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, i richiedenti devono versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo art. 35.