Nell’area marina protetta non è consentita alcuna alterazione, diretta o indiretta, delle caratteristiche biochimiche dell’acqua, ivi compresa l’immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, il rilascio di rifiuti solidi o liquidi e l’immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente.
Tutti i servizi di ristorazione e di ricettività turistica, gli esercizi di carattere turistico e ricreativo con accesso al mare e gli stabilimenti balneari devono essere dotati di allacciamenti al sistema fognario pubblico, ovvero di sistemi di smaltimento dei reflui domestici e assimilati.
La mancata osservanza di tali disposizioni, già ai sensi dell’art. 13 del decreto di aggiornamento dell’area marina protetta, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 39, oltre a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di acque.