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Visite guidate subacquee e didattica subacquea

Disciplina delle visite guidate subacquee e della didattica subacquea

(ai sensi del art.17 del D.M. 100 del 28.04.2017)
  1. Nelle zone A non sono consentite le visite guidate subacquee e le attività di didattica subacquea.
  2. Nelle zone B non sono consentite le visite guidate subacquee e l’attività didattica subacquea in notturna.
  3. Nelle zone B le visite guidate subacquee e la didattica subacquea diurne, sono consentite ai centri autorizzati, esclusivamente di giorno nei siti individuati dal soggetto gestore, secondo le seguenti modalità:
    1. in presenza di guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato;
    2. secondo gli orari e i periodi determinati dal soggetto gestore;
    3. in ciascun sito entro il raggio di 50 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub;
    4. in un numero di subacquei non superiore a 5 (cinque) per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, per le visite guidate subacquee;
    5. in un numero di subacquei non superiore a quanto previsto dalla didattica subacquea di appartenenza, in caso di svolgimento di attività didattiche, e in base al programma di addestramento, e comunque non oltre a quanto previsto alla precedente lettera d);
    6. in ciascun sito con non più di 10 (dieci) subacquei contemporaneamente, oltre le loro guide.
  4. Nella zona C sono consentite le visite guidate subacquee e le attività di didattica subacquea, ai centri autorizzati nei siti individuati dal soggetto gestore, secondo le seguenti modalità:
    1. in presenza di guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato;
    2. secondo gli orari e i periodi determinati dal soggetto gestore;
    3. in ciascun sito entro il raggio di 50 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub;
    4. per le visite guidate/attività didattiche notturne:
      1. in un numero di subacquei non superiore a 3 (tre) per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato;
      2. in ciascun sito con  non  più di  9  (nove)  subacquei contemporaneamente, oltre le loro guide;
    5. per le visite guidate/attività didattiche diurne:
      1. in un numero di subacquei non superiore a 6 (sei) per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato
      2. in ciascun sito con non piu’ di 18 (diciotto)  subacquei contemporaneamente, oltre le loro guide;
    6. le attività di didattica subacquea devono essere svolte secondo gli standard stabiliti dalla didattica subacquea di appartenenza, oltre che in osservanza delle disposizioni alle precedenti lettere, e comunque nel rispetto degli standard di sicurezza presenti nelle ordinanze della Capitaneria di Porto locale.
  5. Le visite guidate subacquee con autorespiratore per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore, possono essere svolte esclusivamente da subacqueo disabile con brevetto di livello A, B o C o equivalente, accompagnato come previsto dalla didattica di appartenenza e in presenza di guida o istruttore del centro di immersione.
  6. L’ormeggio delle unità nautiche dei centri d’immersione autorizzati dal soggetto gestore è consentito ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dal soggetto gestore, compatibilmente con l’esigenza di tutela dei fondali, secondo le seguenti modalità:
    1. la sosta e’ consentita per il tempo strettamente sufficiente per effettuare la visita guidata;
    2. per un massimo di 2 (due) unita’ nautiche per gavitello;
    3. per un massimo di 1 (uno) solo gruppo per volta in immersione.
  7. Prima della visita guidata subacquea/attività didattica subacquee e’ fatto obbligo ai centri d’immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell’area marina protetta, l’importanza dell’ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo al fine di non arrecare disturbo ai fondali e agli organismi marini, e di acquisire dagli utenti la formale dichiarazione di presa visione del decreto di aggiornamento, del regolamento di disciplina e del presente regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali.
  8. Il responsabile dell’unità nautica in appoggio alle visite guidate subacquee/attività didattiche subacquee, prima di tali attività deve annotare nel registro previamente vidimato dal soggetto gestore, gli estremi dell’unità nautica, i nominativi delle guide e/o degli istruttori, il numero dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione/o il programma di addestramento che si sta svolgendo, la data, l’orario e il sito di immersione; il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta dell’autorità preposta al controllo o al personale del soggetto gestore.
  9. Il registro deve essere consegnato al soggetto gestore entro il 30 novembre di ogni anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dal soggetto gestore per le finalità istituzionali. La mancata consegna del registro comporta l’immediata sospensione dell’autorizzazione per un mese, trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro compilato, non sarà possibile richiedere l’autorizzazione per l’anno successivo.
  10. Le visite guidate subacquee/attività didattiche subacquee devono rispettare il codice di condotta di cui al precedente art. 16, comma 8.
  11. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, di validità massima annuale, per lo svolgimento delle visite guidate subacquee e delle attività didattiche subacquee, e l’eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, i responsabili dei centri di immersione richiedenti devono presentare al soggetto gestore la domanda di rilascio corredata dai documenti attestanti:
    1. l’ubicazione della sede, la residenza, ed i recapiti di reperibilità dei responsabili legali del centro di immersione;
    2. copia dei brevetti subacquei e dei titoli professionali posseduti da ciascuna guida e istruttore subacqueo operante in nome e per conto del centro di immersione;
    3. l’elenco e le caratteristiche delle unita’ nautiche a supporto delle attività, nonchè gli estremi identificativi delle patenti nautiche dei conduttori, che operano in nome o per conto del centro di immersione;
    4. il possesso di una specifica assicurazione per responsabilità civile derivante dall’attività professionale esercitata, per ogni singolo soggetto che operi in nome o per conto del centro;
    5. una dichiarazione di apertura delle attività del centro di immersione per un periodo minimo di 6 (sei) mesi, tale da incentivare la destagionalizzazione e la riduzione del carico delle attività subacquee nei periodi di picco delle presenze turistiche;
    6. copia del versamento al soggetto gestore di un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo art. 35;
    7. la documentazione di conformità del motore delle unita’ nautiche in appoggio, alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori eco-diesel, motori entrobordo, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);
    8. la documentazione che attesti la presenza di un sistema di raccolta delle acque di sentina, delle unita’ nautiche in appoggio;
    9. la documentazione che attesti la presenza di casse per la raccolta dei liquami di scolo (acque nere o grigie), per quelle unita’ nautiche in appoggio dotate di servizi igienici e cucina a bordo;
    10. tutta la documentazione relativa all’unita’ nautica in appoggio da autorizzare, ai fini della precisa individuazione delle sue caratteristiche tecniche, e del rispetto degli obblighi amministrativi di legge;
    11. la formale dichiarazione di presa visione del decreto ministeriale del 29 luglio 2008 n. 146, e successive modifiche, recante il codice della nautica da diporto, in particolare in merito alle norme di sicurezza per unita’ da diporto impiegate come unita’ appoggio per immersioni subacquee a scopo ricreativo o sportivo, espresse al Capo III articoli 90, 91.
  12. I centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore sono inoltre tenuti a:
    1. comunicare ad inizio stagione i nominativi e gli estremi identificativi dei brevetti e delle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dall’attività professionale esercitata, delle proprie guide subacquee e istruttori e a segnalare tempestivamente ogni variazione dei dati già comunicati;
    2. comunicare ogni variazione delle proprie unita’ nautiche di appoggio, al fine di acquisire debita autorizzazione dal soggetto gestore;
    3. comunicare il periodo dell’anno di svolgimento delle attività
    4. assicurare la diffusione agli utenti del materiale informativo predisposto dal soggetto gestore.
  13. Il numero massimo di unità nautiche in appoggio alle visite guidate subacquee/attività didattiche subacquee che il soggetto gestore può autorizzare è di 2 (due) unità per ogni centro di immersione autorizzato.
  14. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, il soggetto gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dei siti di immersione, adegua con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del Ministero, la disciplina delle visite guidate subacquee/attività didattiche subacquee, stabilendo nello specifico i criteri e i requisiti richiesti ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo:
    1. il numero massimo di autorizzazioni;
    2. eventuali ulteriori requisiti di eco-compatibilità;
    3. i siti di immersione;
    4. il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale;
    5. il numero massimo di unita’ nautiche impiegabili nelle visite guidate subacquee/attività didattiche subacquee, da ciascun soggetto autorizzato;
    6. un’adeguata turnazione tra le visite guidate subacquee/attività didattiche subacquee e le immersioni subacquee;
    7. i punti attrezzati idonei per l’ormeggio destinato allo svolgimento delle visite guidate subacquee/didattica subacquea;
    8. eventuali incentivi per la destagionalizzazione delle visite guidate subacquee/attività didattiche subacquee;
    9. eventuali misure di premialità ambientale;
    10. eventuali requisiti di preferenzialità nel caso in cui la richiesta per le autorizzazioni alle attività delle visite guidate subacquee/didattica subacquea, eccedesse il numero massimo stabilito.
  15. Il rilascio dell’autorizzazione e’ subordinato inoltre, all’acquisizione della formale dichiarazione/sottoscrizione di:
    1. presa visione da parte del richiedente, del decreto di aggiornamento dell’area marina protetta, del regolamento di disciplina e del presente regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali, e del possesso dei requisiti per la concessione della stessa autorizzazione;
    2. obbligo di esporre sulle unita’ nautiche in appoggio alle visite guidate subacquee/attività didattica subacquea, i contrassegni identificativi predisposti dal soggetto gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo, nonché il regolamento e la carta delle zone interdette;
    3. di non svolgere attività di accompagnamento o di supporto diverse da quelle indicate nell’autorizzazione.
  16. Il soggetto gestore si riserva la facoltà di revocare o sospendere l’autorizzazione ai soggetti risultati non in regola a seguito di accertamento da parte delle autorità competenti.
  17. Le unità a supporto delle visite guidate subacquee e della didattica subacquea, devono osservare le disposizioni degli articoli 18, 19, 20, rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio.
  18. Non e’ consentito l’uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.

 

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